L’amore è un’esimente al reato di falsa testimonianza. In linea pratica, quindi, non proprio di diritto, è contemplata e compresa la possibilità che una persona innamorata di un’altra, sotto giudizio della magistratura, possa rendere falsa testimonianza.
Questa linea di comprensione, finora, era stata riconosciuta a un elemento di una coppia acclarata in vincolo di matrimonio. Una sentenza riconosce anche alla coppia di fatto l’esimente dal dovere di dire “la verità solo la verità nient’altro che la verità” davanti al giudice.
Tradotto in altri termini assai più colloquiali e mondani si potrebbe dire che mentire ai giudici per amore non è reato. Da questo però non si può pretendere di avocare un diritto di falsa testimonianza in virtù dell’essere innamorato. Debbono essere riconosciute fattualità e circostanze specifiche in cui il soggetto, messo sotto esame dal giudice in predicato di comminare una pena, sia affettivamente ed effettivamente legato a chi depone.
È la Corte di Cassazione che ha elevato ad esimente. L’articolo in questione è il 384 del codice penale. Quindi, la cosiddetta “scusante soggettiva” ha la possibilità di essere estesa alle coppie di fatto
È successo a una donna che aveva reso falsa testimonianza in sede di procedura penale e per questo condannata in appella per il reato di falsa testimonianza (articolo 372 del codice penale). La Corte di Cassazione, che decide sempre nella procedura della sentenza all’interno della modalità in cui è stata presa la decisione dai giudici, l’ha prosciolta ritenendola non colpevole. La sentenza è la n.8114 del 2024.
Si eccepisce in questa sentenza che la falsa testimonianza, resa per motivi di irruzione della soggettività nell’obbligo a rendere una deposizione attinente ai fatti, può essere estesa anche alle coppie di fatto. Si pone quindi come esimente all’articolo 384 del codice penale.
Indipendentemente dalla situazione fattuale e dalle ragioni di pragmatismo che hanno reso estensibile l’esimente per chi condivida una relazione al soggetto incriminato, la sentenza conferma una fattualità che deve riflettere sulle valenze significazionali del termine verità in relazione alle condizioni di fatto.
Descrivere una condizione con lo sforzo di dare l’oggettività delle condizioni fattuali pare un’operazione molto più complessa se implicata in una dimensione dell’affettività. Ma non perché l’affettività non sia foriera di conoscenza. Bensì perché l’immersione della soggettività e della “immaginazione produttiva” scaturita da una relazionalità (con l’accentuazione dell’implicanza insita nell’essere relazione) porta a costruire e ricostruire dinamiche ed elementi di contenuto che allontanano dal giudizio impartito sulla base del diritto. Possono invece dare sempre nuovi elementi al giudizio estetico o al giudizio soggettivo. Possono anche fornire una diversa storicizzazione all’insieme descritto.
Non possono però dire alcunché come giudizio morale o comunque legato a una impostazione pre-condizionata.
In tal senso è di totale disinteresse per il giudice. Lo porterebbe lontano. In una dimensione che non è del diritto. Ma va sempre in un verso sghembo.